Art. 7.
(Norme transitorie).

      1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline identificate ai sensi dell' articolo 3, comma 2, che hanno svolto documentata attività nelle DBN da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la qualifica professionale di operatore di DBN, se in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
      2. Le iniziative formative di carattere regionale o provinciale, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguate, entro due anni, alle disposizioni di cui alla medesima legge.
      3. La Commissione di cui all'articolo 3 determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri ed i titoli per il riconoscimento della qualifica professionale di operatore di DBN.